2 N. 5, maggio 2012 Cittadini esteri penalizzati in Italia dalla nuova fiscalità Le nuove imposte su conti esteri immobili, beni di lusso e “scudati” Egregio Avvocato, sono uno svizzero che oramai da tantissimi anni vive in Italia, dove mi sono fatto una famiglia, una discreta posizione ed oggi sono anche un nonno felice. Ho messo da parte anche qualcosa per la vecchiaia e per i miei nipotini. Le ultime misure fiscali del governo italiano di cui tutti sappiamo sono estremamente gravose, anche se necessitate da una situazione economica, non solo italiana, assai grave. Come cittadino svizzero, ma da tempo residente fiscale italiano, sarò tassato, anzi tartassato, e farò la mia parte. D’altronde ci ho fatto oramai il “callo”. Come svizzero cittadino poi sono doppiamente penalizzato, solo perché ho mantenuto dei beni correnti - regolarmente dichiarati, si intende - in quella che considero pur sempre la mia madre patria. Non le sembra questo un fatto iniquo? E secondo lei, comunque, se anche è vero che le disposizioni non riguardano solo la Svizzera e gli svizzeri, non le sembrano sospette tante così poco simpatiche attenzioni da parte dell’Italia? La ringrazio per la Sua eventuale risposta e per il Suo prezioso impegno e Le auguro buon lavoro. (G. R. – Milano) Risposta Caro Lettore, ringrazio io Lei per la Sua lettera, molto garbata, semplice e chiara che dimostra ancora una volta come il tema fiscale sia un “nervo scoperto”, al tempo stesso argomento di grandissimo interesse ma anche di grosso disagio per tutti gli svizzeri. E non solo, aggiungo io. Colgo l’occasione per ringraziare anche i nostri numerosissimi lettori che ci inviano di continuo lettere, osservazioni, suggerimenti ed anche utili precisazioni. Sembra di essere all’interno di un “blog” che fornisce costanti sollecitazioni ed interrogativi. Non vi nascondo, naturalmente, un pizzico di personale soddisfazione. Ovviamente terremo conto di tutte le missive, anche se i tempi, e quindi la nostra capacità di informazione e di reazione sono quelli della stampa periodica mensile, con quel che ne consegue. Se a ciò si aggiunge anche la complessità degli argomenti ed il fatto che si tratta di materie in continua evoluzione grazie al Legislatore, è chiaro che il compito è tutt’altro che agevole. Chiedo quindi a tutti un po’ di pazienza e comprensione se a volte vi sono sfasamenti o se dobbiamo tornare sugli stessi temi, ma cercheremo sempre di fare chiarezza, evitando di occuparcene magari in maniera troppo altalenante. Tornando a Lei ed alla Sua situazione, essa naturalmente non è affatto insolita, e ci permette di affrontare nuovamente la questione del Decreto Legge 6.12.2011 n. 201 (convertito in L. 22.12.11 n. 214), meglio noto come Decreto “Salva Italia”, del quale ci siamo occupati lo scorso mese. In particolare, anche alla luce di altre lettere ricevute - che ovviamente, per ragioni di spazio, non possiamo qui riportare – è necessario soffermare la nostra attenzione principalmente sia sui nuovi oggetti della tassazione sia su alcuni aspetti problematici per quello che concerne i valori rientrati in Italia attraverso i vari “scudi fiscali” succedutisi nel tempo. Infatti, non è dato sapere se e quali beni Lei possegga di preciso e se quelli in Svizzera siano stati oggetto di scudo, ma lo supponiamo. La disciplina a cui fare riferimento, ricordo, è contenuta negli articoli 16 e 19 del D.L. n. 201/2011, i quali peraltro nel frattempo sono anche già stati modificati dal D.L. 24.1 2012 n.1 convertito in L. 24.3.12 n. 27, e dal D.L. 2.3.2012 n.16 n. Rubrica legale dell’Avv. Markus W. Wiget Le nuove imposte sui conti correnti – Anche esteri Sebbene questo aspetto non abbia diretta relazione con la situazione dei cittadini svizzeri o stranieri, per la sua incidenza, ricordiamo che a decorrere dal 1° gennaio 2012 sono soggetti ad imposta gli estratti conto inviati dalle banche ai clienti, nonché estratti di conto corrente postale e rendiconti dei libretti di risparmio, anche postali. L’imposta periodica annuale è stabilita in € 34,20 per le persone fisiche, ed in € 100 per tutti gli altri soggetti (commi 1 e 18 dell’art. 19). Sono ora inoltre tassate le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti ed agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, nella misura dell’1,5 per mille per l’anno 2012, e dell’1 per mille dal 2013. Restano esclusi da tale imposta unicamente i fondi pensione ed i fondi sanitari. A scanso di equivoci la norma specifica che “l’estratto conto o il rendiconto si considerano in ogni caso inviati almeno una volta nel corso dell’anno anche quando non sussiste un obbligo di invio o di redazione. Se gli estratti conto sono inviati periodicamente nel corso dell’anno, l’imposta di bollo dovuta è rapportata al periodo rendicontato”. Inoltre, “se il cliente è persona fisica, l’imposta non è dovuta quando il valore medio di giacenza annuo risultante dagli estratti e dai libretti è complessivamente non superiore a euro 5.000”. Due passaggi, questi ultimi, con cui il Legislatore ha rimarcato l’ineludibilità dell’imposta per tutti i soggetti titolari di conti correnti, escludendo solo le giacenze ritenute particolarmente esigue. La tassa, infatti, prescinde dal fatto che l’estratto conto sia effettivamente inviato (pensiamo ai numerosissimi conti on-line in cui la banca, ormai, non invia materialmente più Mensile degli svizzeri in Italia. Fondata nel 1968. 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